- le norme non sono aggiornate ma sommate una dietro l’altra ( vedi termini richiesta di riduzione)
- per le condizioni richieste per la riduzione si fa anche riferimento a commi, in maniera quindi poco chiara.
- non si parla di reiscrizione in seguito a cancellazione
- non si parla dei requisiti richiesti in caso di iscrizioni successive alla prima per periodi frazionati, ma solo di prima iscrizione.
L’art.21 e’ un pasticcio che si trasforma in una trappola per molti colleghi che devono pagare quote sproporzionate rispetto il reddito percepito,quindi arricchendo l’ente e impoverendosi loro.
Il sistema a quota fissa e riduzioni lo possiede SOLAMENTE ENPAF..
Tutte le altre casse hanno le aliquote, un sistema che prevede una scrematura iniziale senza la necessità per gli iscritti di dovere giustificare la propria situazione lavorativa di continuo.
Il problema della perdita della riduzione ENPAF si pone quindi soprattutto per i nuovi iscritti, per i precari, per chi cambia lavoro o lascia la professione.
Solo il farmacista che lavora a tempo indeterminato in maniera continuativa non ha questo problema della perdita della riduzione.
Art.21 Regoalmento ENPAF (estratto)
La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all’art. 20.
La domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio; il termine è prorogato al 31 dicembre del medesimo anno nel caso in cui la
condizione che consente di richiedere la riduzione ovvero il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre.
Per coloro che si iscrivano per la prima volta il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è
fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione.
In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l’interessato è tenuto a farne denuncia all’ENPAF entro l’anno in cui si è verificato l’evento.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno nel quale, l’iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
La domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell’anno in corso alla data della domanda; per
l’iscritto, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la domanda di riduzione ha effetto a partire dalla contribuzione dell’anno in cui viene
presentata solo qualora la condizione medesima sia cessata nell’anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.
Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell’anno di iscrizione.
Per avere diritto a chiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà è necessario che l’iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all’interno dello stesso anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno
del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario.
Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo per cui la proroga ha effetto solo qualora la condizione medesima sia cessata nell’ anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. “
1 commento
Monica Canciani 16 Maggio, 2019 alle 7:25 pm
Oltre ad essere una delle poche che impone l’obbligo della contribuzione a chi possiede già una previdenza obbligatoria, è l’unica cassa, tra le 18 presenti in Italia, che fa pagare la contribuzione previdenziale ai disoccupati. Tutto questo deve finire!